Lo sconto in fattura o la cessione del credito possono essere utilizzati anche per interventi che non rientrano nel Superbonus 110%
Con il decreto rilancio si è aperta la possibilità di cessione del credito e di sconto in fattura per gli interventi edilizi finanziabili attraverso misure come il Superbonus.
Questa decisione deriva da due criticità che hanno limitato l’accesso agli incentivi per molti cittadini: perdere una parte del rimborso poiché superiore all’Irpef versato, ed avere l’onere di anticipare le spese per intero per interventi anche di notevole entità.
Come anticipato, questa possibilità non è esclusiva del Superbonus, ma si può applicare a tutti gli incentivi edilizi, dal sismabonus al bonus facciate, dal bonus ristrutturazioni al “vecchio” ecobonus (l’incentivo per caldaie e condizionatori a risparmio energetico), passando anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche.
È possibile scegliere fra due modalità per cedere la detrazione: lo sconto in fattura, applicato direttamente dal fornitore che poi recupererà la somma anticipata come credito di imposta che potrà eventualmente cedere a sua volta; con la Cessione del credito, invece si ha la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con la possibilità di cederlo in seguito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Queste soluzioni sono inoltre le uniche disponibili nel caso il beneficiario abbia redditi a tassazione separata (es. regime forfettario) o se rientra nelle cosiddette no tax area.
Nel caso del Superbonus 110% lo sconto in fattura e la cessione del credito danno un beneficio immediato (non dover anticipare la cifra richiesta dai lavori, e, come già detto, non correre il rischio di non usufruirne a pieno), è bene chiarire però che su una spesa di 1.000 euro, che darebbe diritto ad una detrazione di 1.100 euro, sarà possibile effettuare i lavori a costo zero senza però acquisire quel 10% extra previsto dall’incentivo.
La soluzione della cessione può essere effettuata dividendola in due stati di avanzamento lavori, che non possono però essere inferiori al 30% per il primo ed al 60% per il secondo.
Come cedere la detrazione
Il Beneficiario dovrà comunicare la cessione della detrazione all’Agenzia delle Entrate, attraverso il portale online, o può farsi supportare da un CAF o da altri professionisti come commercialisti, consulente del lavoro e simili.
Nel caso dei condomini se ne occuperà l’Amministratore solo nel caso ogni condomino abbia scelto questa soluzione, in caso contrario coloro che vogliano cedere la detrazione dovranno farlo singolarmente con una procedura analoga a quella descritta nel paragrafo precedente.
Solo per il Superbonus 110% è necessario anche un visto di conformità rilasciato da un CAF o da un professionista che attesti l’effettivo diritto ad accedere all’incentivo.
RISEN APPLICA LO SCONTO IN FATTURA PER TUTTI GLI INTERVENTI DETRAIBILI.
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