Bonus Facciate 2021, importanti novità dall’Agenzia delle Entrate.

La nuova guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate per il Bonus Facciate 2021 ha introdotto importanti novità sulle modalità di detrazione.

Il Bonus Facciate 2021 (sembra non ci sarà proroga al 2022) ha subito una fondamentale modifica nei giorni scorsi, volta a facilitare l’accesso e la fruizione completa dell’incentivo.
La prima novità riguarda le modalità di detrazione, che ora comprendono anche le formule dello sconto in fattura e della cessione del credito.
La seconda riguarda l’ampliamento delle spese ammissibili alla detrazione.

In questo articolo:

L’incentivo

Il Bonus Facciate è una misura di sostegno per chi intende ristrutturare le pareti esterne di un edificio su cui detiene diritti di proprietà, a patto che queste siano visibili dalla strada. Possono accedere all’agevolazione cittadini, imprese e condomini, i quali possono richiedere detrazione fiscale fino al 90% lordo, senza limite di spesa, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

Sono escluse dalle spese ammissibili:

  • le parti inclinate delle facciate, come lastrici o tetti, anche se visibili dalla strada; ma i relativi cornicioni o grondaie invece sono parti dell’immobile che godono del bonus facciate;
  • la sostituzione di vetrate, infissi;
  • la riverniciatura di persiane o oscuranti.

I requisiti per l’accesso al bonus sono:

  • L’intervento deve consistere in un restauro o una riqualificazione di parti visibili da strada.
  • L’intervento deve riguardare un immobile accatastato, quindi non vi rientrano le nuove costruzioni.
  • L’intervento deve riguardare edifici in determinate zone, definite come zona A (centri storici) e zona B (zone totalmente o parzialmente edificate), mentre sono esclusi dalla detrazione gli immobili inquadrati nelle zone C, D E e F. (consulta qui la definizione dettagliata delle zone)

Bonus Facciate 2021: nuove modalità di detrazione

Originariamente per il Bonus Facciate era prevista la sola modalità detrazione del 90% sull’IRPEF o sull’IRES.

Ciò è stato considerato penalizzante per i cittadini non aventi una base IPEF o IRES adeguata, che non avrebbero potuto accedere a pieno all’agevolazione.

Per questo motivo, ad agosto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover ampliare le possibilità di fruizione con le modalità dello sconto in fattura e della cessione del credito, già ampiamente adottate in altri pacchetti di incentivi.

L’adempimento obbligatorio nel caso si volesse accedere al Bonus Facciate con le nuove modalità è quello della comunicazione anticipata all’AdE della volontà di usufruire delle stesse entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Spese ammissibili: aggiunti interventi accessori

Le spese ammesse alla detrazione erano originariamente limitate ai seguenti lavori sulle pareti esterne (vista strada o spazio pubblico):

  • Consolidamento
  • Pulitura
  • Tinteggiatura
  • Restauro o recupero dei parapetti e dei fregi
  • Pavimentazione dei balconi

Col la modifica di agosto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto ammissibili, solo se inseriti nel contesto di recupero o restauro della facciata, anche:

  • Rifacimento delle ringhiere dei balconi
  • Acquisto e installazione di nuovi corpi illuminanti.

Documenti richiesti:

Per ottenere il Bonus Facciate occorre la seguente documentazione:

  • l’asseverazione con cui un tecnico abilitato certifica che i requisiti richiesti ed i lavori effettuati corrispondono. In alternativa, è valida anche la certificazione del direttore dei lavori sulla conformità al progetto;
  • l’Ape (attestato di prestazione energetica) di ogni unità immobiliare per cui viene richiesta la detrazione;
  • la copia della relazione tecnica;
  • le schede tecniche dei materiali utilizzati;
  • l’asseverazione sulla «congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati» in caso di lavori che interessino almeno il 10% dell’intonaco o che siano influenti dal punto di vista tecnico.

La scheda tecnica degli interventi deve essere inviata ad ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori del collaudo delle opere, la scheda può essere redatta esclusivamente da un tecnico abilitato iscritto ad un albo professionale.

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